Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Servizi Consolari e Visti

Public Announcement – New Outsourcing Company

INFORMAZIONE IMPORTANTE PER I CITTADINI ITALIANI E PER I LORO FAMILIARI

Appointment Fraud Alert

Elenco degli avvocati
Tariffe dei servizi
Elenco dei traduttori
Modulistica

Si informa che:

  • I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
  • Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
  • È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE).

La cancellazione dall’Aire per rimpatrio può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.

Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero. La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.

I servizi consolari sono erogati in base a principi di imparzialita’ , uguaglianza e trasparenza.

Maggiori informazioni possono essere ottenute consultando il sito web del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale:

Adozioni – http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/adozioniinternazionali.html

Anagrafe – http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.html

Assistenza cittadini all’estero – http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/assistenzacittadiniestero

Codice PIN fiscale – http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/codice_fiscale.html

Notifiche all’estero – http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/notifiche_estero.html

Passaporti e documenti di viaggio – http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/documenti_di_viaggio

Patenti di guida (Paesi UE) – http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/autoveicoli_e_patenti

Voto all’estero – http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/votoestero